STATUTO
ART.1
DENOMINAZIONE E SEDE
L’organizzazione di volontariato, denominata “CRESCERE INSIEME ONLUS” assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia
L’organizzazione ha sede in Via Benvenuto Cellini nr. 16 nel Comune di San Giovanni Lupatoto, CAP 37057 provincia di Verona.
ART. 2
STATUTO
L’organizzazione di volontariato CRESCERE INSIEME ONLUS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu’ particolari
ART. 3
EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa
ART. 4
MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
ART. 5
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile
ART. 6
FINALITA’
L’associazione Crescere Insieme ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di valorizzare e assistere la persona con disabilità. Nel concreto:
sostenere i genitori e i famigliari che vivono il disagio dell’handicap, favorendo un dialogo e creando situazioni di condivisione
stimolare la nascita di iniziative di tipo ricreativo a favore del soggetto con disabilità in età adulta
stimolare il servizio pubblico affinché crei strutture idonee a favorire l’autonomia quotidiana dei portatori di handicap
promuovere attività di carattere culturale atte a sensibilizzare la cittadinanza verso una sempre maggiore integrazione con soggetti portatori di handicap
creare rete con altre realtà attive sul territorio aventi analoghe finalità
ART. 7
AMMISSIONE
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta dal richiedente.
L’ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 8
DOVERI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti dell’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi della legge.
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 9
ESCLUSIONE
L’aderente dell’organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto, puo’ essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 10
GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
tutte le cariche sociali sono gratuite
ART. 11
L’ASSEMBLEA
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti conferendo delega scritta. Non è ammessa piu’ di una delega per ciascun aderente
4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’assemblea.
5. i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (e qualità delle persone)
delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 12
CONVOCAZIONE
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 gg. prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione
ART. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piu’ uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo’ essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del consiglio
ART. 16
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno
2. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese
3. il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.17
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
Contributi degli aderenti
Contributi di privati
Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
Contributi da organismi internazionali
Donazioni e lasciti testamentari
Rimborsi derivanti da convenzioni
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio
Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91
ART. 18
I BENI
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili
i beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati
i beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e puo’ essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 20
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione
l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della legge 266/91
ART. 21
BILANCIO
1. I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso
3. il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo
i bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo
ART. 22
CONVENZIONI
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione
ART. 23
DIPENDENTI E COLLABORATORI
1. CRESCERE INSIEME ONLUS puo’ assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91
2. I rapporti tra CRESCERE INSIEME ONLUS e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato
I dipendenti e i collaboratori sono, ai senti di legge e di regolamento, assicurati contro malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 24
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Gli aderenti a CRESCERE INSIEME ONLUS sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della legge 266/91
ART. 25
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
CRESCERE INSIEME ONLUS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
CRESCERE INSIEME ONLUS puo’ assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa
ART. 27
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
in caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.